Art. 23.
(Maltrattamenti in famiglia
o verso fanciulli).
1. Il primo comma dell'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo 571, maltratta una persona della
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famiglia, ivi compreso il contraente del patto civile di solidarietà o il convivente, o un minore di anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».